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Chi è e cosa fa
un consulente finanziario autonomo?

Partendo da ciò che l’OCF Organismo di controllo e vigilanza afferma:

Come stabilito dall’art. 18-bis del TUF, le persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali previsti dal Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 nonché di una struttura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore sono legittimati a prestare il servizio finanziario della consulenza in materia di investimenti senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

  • Il consulente finanziario autonomo può svolgere l’attività di consulenza in materia di investimenti in proprio e/o come collaboratore di una o più società di consulenza finanziaria.
  • I consulenti finanziari autonomi svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti senza entrare direttamente in contatto con i loro risparmi e lasciando agli stessi il compito di dare istruzioni ai soggetti abilitati per l’esecuzione far delle operazioni raccomandate.
  • Al fine di soddisfare gli obiettivi di investimento dei propri clienti, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato e sufficientemente diversificati per tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti.
  • Il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria sono comunemente detti fee-only, in quanto remunerati a parcella solo dal proprio cliente. Non possono pertanto percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente.
  • Le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.

Il consulente finanziario autonomo che può lavorare in collaborazione con una SCF (società di consulenza finanziaria) è il professionista pagato a parcella (come lo sono i commercialisti, i medici, gli avvocati) ed eroga un servizio di consulenza finanziaria ad un cliente.

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Consulente Finanziario Autonomo e Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede: Le sostanziali differenze

Talvolta il sostantivo consulente finanziario viene associato o confuso nei limiti e nelle dinamiche di lavoro.

Chiarendo ed esplicitando le differenze tra i professionisti noti come consulenti finanziari, sono due le categorie presenti nell’albo dell’OCF ma in sezioni diverse:

  • Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
  • Il consulente finanziario autonomo o CFA

La differenza sostanziale sta nel fatto che il consulente finanziario autonomo è pagato a parcella dal cliente,  non riceve, quindi, retrocessioni o incentivi nel proporre dei prodotti piuttosto che altri ed è quindi totalmente al di fuori da potenziali conflitti di interesse. Non agisce come un agente collegato per conto di una impresa di investimento quindi è anche completamente estraneo a dinamiche commerciali o di rete.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, invece, è la figura di cui i soggetti abilitati devono avvalersi per collocare i loro prodotti. È noto anche come promotore finanziario. Può essere un dipendente, un intermediario o un mandatario. NON è pagato a parcella dal cliente, ma in genere riceve una commissione dalla vendita del prodotto dall’istituto finanziario (in genere una banca) per il quale lavora. La commissione può essere una tantum o periodica per tutta la durata del mantenimento del prodotto da parte del cliente.

Importante sottolineare che entrambe le figure sono iscritte all’albo dell’OCF ma in due sezioni diverse, ecco perché la sostanziale differenza tra le due figure professionali.

Perchè quindi affidarsi ad un
Consulente Finanziario Autonomo?

Il Consulente Finanziario Autonomo, o CFAè un professionista della finanza che mette a disposizione dei clienti le proprie competenze.  “Pianificatore” è un aggettivo che si presta a definire il CFA.

Non avendo conflitti di interessi ed essendo pagato a parcella, l’unico interesse di cui si occupa è quello del cliente.  Altro aspetto di fondamentale importanza è che il CFA può lavorare con qualunque intermediario finanziario e potrebbe essere la banca su cui il cliente già si appoggia e non sarebbe un vincolo ma un’ opportunità. Rimane comunque il fatto che strategicamente il CFA può valutare anche l’uso di altri strumenti finanziari disponibili presso altri istituti perché piu’ adatti alle logiche di portafoglio del cliente o meno costosi in ottica di ottimizzazione e riduzione dei costi di portafoglio.

Per normativa, il CFA è tenuto annualmente a produrre una relazione sui costi del portafoglio detenuto dal cliente comprensivo ivi della parcella del CFA stesso. Tutto questo in ottica di trasparenza sia di rapporti col cliente, sia di costi di gestione del patrimonio che poi tornano utili all’efficientamento della gestione stessa.

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